La ratio dell’amministratore di sostegno

6 Febbraio 2021by NoemiAdeleAdmin

Ratio dell’amministratore di sostegno

Quando ricevo richiesta di consulenza su questo argomento spesso mi rendo conto che l’amministratore di sostegno è una figura piuttosto incompresa. In realtà ha una ragione d’essere ben precisa, una ratio che ho la necessità di chiarirvi nella maniera più trasparente possibile scrivendo queste righe.

Infatti la tutela che offre questa figura a chi ne ha bisogno in certi momenti della propria vita ha un valore umano e sociale determinante. Il valore che apporta fa davvero la differenza, con risultati positivi sulla propria condizione di vita a breve e a lungo termine.

Andiamo a vedere allora nel dettaglio chi è un amministratore di sostegno, cosa fa precisamente, quali sono i suoi diritti e soprattutto i suoi doveri.

Come nasce l’amministratore di sostegno?

Ci sono casi in cui si ha un’impossibilità, anche momentanea, di curare i propri interessi autonomamente. Questo può accadere per via di menomazioni o infermità sia mentali che fisiche. Così il 9 Gennaio 2004 nasce la legge n. 6, di cui l’art. 1 recita:

bilancia giustizia amministratore di sostegno“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti”.

L’amministratore di sostegno quindi tutela chi ha bisogno lasciandogli però più libertà possibile da un punto di vista decisionale. Questa è la ratio principale dell’amministratore di sostegno.

Infatti non parliamo di una figura che si sostituisce sempre alla persona tutelata, ma è un aiuto la cui influenza è stabilita caso per caso dal Giudice Tutelare secondo l’articolo 404 del Codice Civile, che rimarca chiaramente e sinteticamente i presupposti dell’assistenza di un amministratore di sostegno. Tra questi presupposti rientra anche e specialmente la natura temporanea di tale assistenza.

Ci tengo molto a sottolineare questo concetto per chiarirvi che l’amministratore di sostegno non è una figura che si introduce nelle vostre vite per sempre limitando la vostra facoltà di scelta.

Chi è l’amministratore di sostegno?

Quasi sempre il Giudice Tutelare nomina come amministratore di sostegno un familiare. Quando ciò non dovesse essere possibile si ricorre a un avvocato: quindi a un professionista specializzato nelle conoscenze atte a svolgere con perizia tutte le pratiche necessarie alla cura della persona assistita e del suo patrimonio.

Così arriviamo a parlare di che cosa si occupa precisamente questa figura.

Cosa fa l’amministratore di sostegno?

I due macro ambiti in cui è coinvolto sono la cura della persona e la cura del patrimonio. All’interno di questi vi individuo qualche esempio pratico.

Cura della persona

Per cura della persona si intende sia la cura della salute che degli aspetti relazionali e sociali. Quindi assistenza nel prendere scelte sanitarie importanti, nell’avviare ad esempio un percorso psicoterapico, nel cercare lavoro e domicilio, nel rapportarsi con dottori e infermieri e nel chiarire ed espletare tutte le pratiche burocratiche relative.

Cura del patrimonio

Quindi sostegno anche nell’amministrare e gestire beni mobili quali stipendi, pensioni, titoli, e beni immobili, come semplicemente una casa che avete comprato o ereditato.

Sia per la cura della persona che del patrimonio l’amministratore di sostegno vi ricordo che, secondo quanto stabilito dal Giudice Tutelare, può avere un ruolo di rappresentanza esclusiva o di sola assistenza. In ogni caso, che sia un familiare o un professionista, è una persona nominata nei vostri interessi secondo la legge, che fa un giuramento che implica diritti e doveri.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?

Molti di voi in fase di consulenza mi esprimono dubbi specialmente di natura economica dai quali emerge una diffusa diffidenza o addirittura paura.

Non c’è nulla da temere: l’amministratore di sostegno infatti ha il dovere assoluto di presentare un rendiconto annuale al Giudice Tutelare riguardo alle spese che fa. Inoltre, per ogni scelta economica a nome dell’amministrato come investimenti e vendite di bene immobili, deve sempre chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare.

Nessuno quindi in veste di amministratore di sostegno, che sia un familiare o un professionista, può fare mai quello che vuole con i beni della persona tutelata.

Il compenso dell’amministratore di sostegno

Uno degli altri dubbi, tra i più delicati che mi sono stati posti, riguarda i costi dell’amministrazione di sostegno. Sappiate innanzitutto che il principio cardine è la gratuità.

L’amministratore di sostegno, in ottemperanza all’art. 379 c.c., potrà comunque depositare formale istanza al Giudice Tutelare al fine di richiedere una equa indennità che verrà valutata sulla base della difficoltà di gestione dell’amministrazione ed entità del patrimonio dell’amministrato.

Se l’amministratore non dovesse essere un familiare ma un professionista, il Giudice Tutelare può stabilire un compenso, a carico della persona assistita, considerando il patrimonio dell’amministrato e la difficoltà nell’amministrazione dello stesso.

Spero di essere stata esaustiva e aver fatto chiarezza.

Se dovessi avere ancora dubbi, contattami liberamente.